La tutela della proprietà intellettuale in Italia è regolata da una legge del 1941, integrata recentemente dalla contestata legge Urbani del 2004 e da altre modifiche (2005 e 2006).
I punti salienti della legge riguardano tra l'altro la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con quella " per trarne profitto". Col primo termine si intende un reale guadagno economico derivante dallo sfruttamento commerciale del materiale scaricato dalla rete. Col secondo invece ci si rifà ad una categoria interpretativa molto più ampia che fa ricadere eventuali sanzioni anche su chi scarica materiale protetto dai diritti d'autore per uso personale, ricavandone così un "risparmio".
Questa problematica inetrpretativa, assieme a molti altri aspetti della legge, ha generato forte dibattito. Nel gennaio 2005 sono stati introdotte alcune modifiche alla legge, che hanno cercato di mitigare alcuni degli effetti della legge, in particolare la distinzione tra uso privato e commerciale.
Di seguito riportiamo un riepilogo della situazione attuale (fonte):
- il semplice downloader rischia esclusivamente sanzioni amministrative, in particolare quelle previste dall'art. 174-ter l.d.a.;
- chi condivide, anche senza una contropartita economica - il fatto viene punito anche a mero titolo di profitto - passa, invece, al penale, in considerazione dell'apposita previsione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis;
- nella pratica, però, anche per motivi tecnici di funzionamento di alcuni client (la messa in condivisione automatica o di "default" di quanto scaricato), è improbabile che un downloader non sia anche uploader.
Al fine di "raddrizzare" il decreto Urbani sono in discussione molte proposte di legge.
Potrà essere punito con una multa (che è una sanzione penale, malgrado le dichiarazioni di taluni politici) da 51 a 2065 euro "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di esse". È chiaro che la messa in condivisione mediante un client P2P cade perfettamente in questa ipotesi.
In più "chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis) (che è quella appena riportata, ndr) è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".
Sulla scorta di questo testo è emerso un dibattito che ha portato qualcuno a sostenere che si tratta di una "depenalizzazione di fatto". Affermazione, va detto subito, del tutto falsa.
Cosa significa, anzitutto, depenalizzazione? Semplicemente, passaggio da sanzioni penali a sanzioni amministrative.
È vero che, per l'upload, si abbandoneranno sanzioni di una certa gravità (peraltro di dubbia equità) perché, attualmente, chi condivide anche per mero profitto rischia la reclusione da uno a quattro anni nonché una multa che può arrivare anche a oltre 15.000 euro, ma è altrettanto vero che il penale rimane (e attenzione che si tratta di un cd. "delitto", non di una contravvenzione che appartiene ad una categoria di illeciti dalle conseguenze più lievi). Dunque di vera depenalizzazione non si può parlare. Un'eventuale condanna rimarrebbe sul certificato penale.
Si tratta, in buona sostanza, di un'oblazione, vale a dire di un mezzo, già previsto per altri reati, per estinguere il reato a fronte del pagamento di una determinata somma di danaro.
Vale, però, la pena di fare due conti. La norma in approvazione fissa detta somma nella metà del massimo. In concreto, quindi, il "conto" potrebbe ammontare a 1.032,5 euro, spese escluse (ma, salvo eccezioni, si tratta di poche decine di euro). Il fatto è che, nella pratica, è ben difficile che si condivida una sola opera. È, al contrario, probabile che ci si trovi di fronte ad una certa quantità di materiale. È logico per tutti che, in questo caso, la pena dovrebbe essere più elevata: nessuno potrebbe pensare che il ladro di cento mele dovesse essere punito come colui che ne ha sottratta una.
Il nostro codice penale, per temperare un calcolo che condurrebbe a cifre iperboliche (es.: 1032,5 euro x 100) prevede un sistema che, al massimo, comporta la triplicazione della pena, anche per mille mele.
Per tornare a parlare molto pratico nell'ipotesi di convidisione di, ad esempio, 50 mp3 tutelati, fisserei la somma in 3.097,5 euro; e non perché sia particolarmente sadico, ma perché si tratta della somma imposta per legge.
E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro. Una cifra, dunque, che non tutti potrebbero essere disposti a (o in grado di) pagare anche se a fronte della garanzia delle fedina penale pulita. Ecco perché non si può parlare neppure di "depenalizzazione di fatto", malgrado le rassicurazioni degli "ingegneri".
In più - e questa sembra essere una cosa sfuggita a molti, guarda caso a chi le leggi le fa, ma non le applica per mestiere e neppure ha una solida formazione giuridica - il termine ultimo per accedere a questa scappatoia è duplice: prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.

E oggi?
Cercando di districarci tra i molteplici testi che si riferiscono alle leggi sulla protezione del diritto d'autore ci siamo imbattuti nell'ultima modica alla sopracitata legge 633 del 1941, datata Gennaio 2008. Tale documento era presente all'interno del sito della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Si rimanda al testo della legge (legge 2/2008) per gli approfondimenti e le variazioni rispetto alla legge originale. Qui volevamo segnalare una particolarità che ha aperto un dibvattito tra politici e tecnici in merito al download di file mp3. Il comma 1-bis dell'articolo 70 afferma quanto segue:
Art. 70 - L. 633/1941. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Tale comma ha scatenato alcune polemiche ed è stato visto da taluni come una depenalizzazione di fatto del download di alcune tipologie di fatto. Ciò perchè la maggior parte del materiale che si può scaricare dalle reti peer2peer è compresso e tale compressione tecnicamente può essere definita come una degradazione del file. Per quanto riguarda la musica, ad esempio, il formato può diffuso in rete è l'mp3. Questa estensione indica però una compressione del file,compressione che, eliminando una parte significativa della armoniche meno importanti ai fini dell'ascolto, è indice di un file "degradato" e perciò legalmente scaricabile, se si rispettano le altre condizioni previste dalla legge.
I punti salienti della legge riguardano tra l'altro la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con quella " per trarne profitto". Col primo termine si intende un reale guadagno economico derivante dallo sfruttamento commerciale del materiale scaricato dalla rete. Col secondo invece ci si rifà ad una categoria interpretativa molto più ampia che fa ricadere eventuali sanzioni anche su chi scarica materiale protetto dai diritti d'autore per uso personale, ricavandone così un "risparmio".
Questa problematica inetrpretativa, assieme a molti altri aspetti della legge, ha generato forte dibattito. Nel gennaio 2005 sono stati introdotte alcune modifiche alla legge, che hanno cercato di mitigare alcuni degli effetti della legge, in particolare la distinzione tra uso privato e commerciale.
Di seguito riportiamo un riepilogo della situazione attuale (fonte):
- il semplice downloader rischia esclusivamente sanzioni amministrative, in particolare quelle previste dall'art. 174-ter l.d.a.;
- chi condivide, anche senza una contropartita economica - il fatto viene punito anche a mero titolo di profitto - passa, invece, al penale, in considerazione dell'apposita previsione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis;
- nella pratica, però, anche per motivi tecnici di funzionamento di alcuni client (la messa in condivisione automatica o di "default" di quanto scaricato), è improbabile che un downloader non sia anche uploader.
Al fine di "raddrizzare" il decreto Urbani sono in discussione molte proposte di legge.
Potrà essere punito con una multa (che è una sanzione penale, malgrado le dichiarazioni di taluni politici) da 51 a 2065 euro "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di esse". È chiaro che la messa in condivisione mediante un client P2P cade perfettamente in questa ipotesi.
In più "chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis) (che è quella appena riportata, ndr) è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".
Sulla scorta di questo testo è emerso un dibattito che ha portato qualcuno a sostenere che si tratta di una "depenalizzazione di fatto". Affermazione, va detto subito, del tutto falsa.
Cosa significa, anzitutto, depenalizzazione? Semplicemente, passaggio da sanzioni penali a sanzioni amministrative.
È vero che, per l'upload, si abbandoneranno sanzioni di una certa gravità (peraltro di dubbia equità) perché, attualmente, chi condivide anche per mero profitto rischia la reclusione da uno a quattro anni nonché una multa che può arrivare anche a oltre 15.000 euro, ma è altrettanto vero che il penale rimane (e attenzione che si tratta di un cd. "delitto", non di una contravvenzione che appartiene ad una categoria di illeciti dalle conseguenze più lievi). Dunque di vera depenalizzazione non si può parlare. Un'eventuale condanna rimarrebbe sul certificato penale.
Si tratta, in buona sostanza, di un'oblazione, vale a dire di un mezzo, già previsto per altri reati, per estinguere il reato a fronte del pagamento di una determinata somma di danaro.
Vale, però, la pena di fare due conti. La norma in approvazione fissa detta somma nella metà del massimo. In concreto, quindi, il "conto" potrebbe ammontare a 1.032,5 euro, spese escluse (ma, salvo eccezioni, si tratta di poche decine di euro). Il fatto è che, nella pratica, è ben difficile che si condivida una sola opera. È, al contrario, probabile che ci si trovi di fronte ad una certa quantità di materiale. È logico per tutti che, in questo caso, la pena dovrebbe essere più elevata: nessuno potrebbe pensare che il ladro di cento mele dovesse essere punito come colui che ne ha sottratta una.
Il nostro codice penale, per temperare un calcolo che condurrebbe a cifre iperboliche (es.: 1032,5 euro x 100) prevede un sistema che, al massimo, comporta la triplicazione della pena, anche per mille mele.
Per tornare a parlare molto pratico nell'ipotesi di convidisione di, ad esempio, 50 mp3 tutelati, fisserei la somma in 3.097,5 euro; e non perché sia particolarmente sadico, ma perché si tratta della somma imposta per legge.
E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro. Una cifra, dunque, che non tutti potrebbero essere disposti a (o in grado di) pagare anche se a fronte della garanzia delle fedina penale pulita. Ecco perché non si può parlare neppure di "depenalizzazione di fatto", malgrado le rassicurazioni degli "ingegneri".
In più - e questa sembra essere una cosa sfuggita a molti, guarda caso a chi le leggi le fa, ma non le applica per mestiere e neppure ha una solida formazione giuridica - il termine ultimo per accedere a questa scappatoia è duplice: prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.

E oggi?
Cercando di districarci tra i molteplici testi che si riferiscono alle leggi sulla protezione del diritto d'autore ci siamo imbattuti nell'ultima modica alla sopracitata legge 633 del 1941, datata Gennaio 2008. Tale documento era presente all'interno del sito della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Si rimanda al testo della legge (legge 2/2008) per gli approfondimenti e le variazioni rispetto alla legge originale. Qui volevamo segnalare una particolarità che ha aperto un dibvattito tra politici e tecnici in merito al download di file mp3. Il comma 1-bis dell'articolo 70 afferma quanto segue:
Art. 70 - L. 633/1941. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Tale comma ha scatenato alcune polemiche ed è stato visto da taluni come una depenalizzazione di fatto del download di alcune tipologie di fatto. Ciò perchè la maggior parte del materiale che si può scaricare dalle reti peer2peer è compresso e tale compressione tecnicamente può essere definita come una degradazione del file. Per quanto riguarda la musica, ad esempio, il formato può diffuso in rete è l'mp3. Questa estensione indica però una compressione del file,compressione che, eliminando una parte significativa della armoniche meno importanti ai fini dell'ascolto, è indice di un file "degradato" e perciò legalmente scaricabile, se si rispettano le altre condizioni previste dalla legge.

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