PeerToPeerScambioOfurto?

giovedì 17 aprile 2008

Three strikes and you are out!

http://www.corriere.it/cronache/08_aprile_15/fuori_dalla_rete_chi_scarica_gratis_0a3a13d0-0aad-11dd-98e1-00144f486ba6.shtml

giovedì 10 aprile 2008

Alt! checkpoint!

Ecco a voi i risultati! Anche se avete fatto sparire un questionario... Ve ne abbiamo consegnati 15 e ce ne son tornati 14...pazienza dai!
Alla prossima. Intanto, state bene.

lunedì 7 aprile 2008

Presentazione

1.Introduzione: Regresso? Progresso?

2.La nostra piccola ricerca.

3.Alcune brevi definizioni

4.The Power of disruptives technologies ovvero le tappe del peer-to-peer...

5.Una giungla (1)? Piattaforme, software ed affini...

6.Una gigantesca biblioteca di brani musicali. Go Napster, go!

7.Una giungla (2)! Principali utilizzi, presenti e futuri, delle piattaforme P2P

8.Proprietà intellettuale ed UE, un tentativo poco riuscito di armoniz- zazione

9.Legge Urbani: leggi, leggi, leggi la legge...

10.Apocalittici o integrati?

11.Mulus socialis: una teoria molto azzardata sugli aspetti sociali del mulo.

12.Ho vinto? Dai dimmi chi ha vinto!

13.Alcune curiosità... I 20 errori più stupidi delle case discografiche e....alla faccia del download salato!! + Ben ti sta spione!

14.Come rincorrere il mulo e Conclusione

domenica 6 aprile 2008

Proprietà intellettuale ed Unione Europea

Anche l'Unione Europea si è più volte espressa per tutelare la proprietà intellettuale delle opere dell'ingegno, attraverso raccomandazioni, direttive e comunicazioni, che sono tre degli strumenti giuridici che l'UE possiede per regolamentare ed armonizzare i sistemi di leggi comunitari. In particolare una raccomandazione del 2005 risulta particolarmente inerente al tema qui trattato.
Questa raccomandazione è intitolata "Gestion des droits en ligne en matière d'œuvres musicales" (Gestione del diritto in materia di opere musicali online) ed è stata emessa nel maggio del 2005.

La présente recommandation sur la gestion des droits en ligne en matière d'œuvres musicales présente des mesures pour l'amélioration, à l'échelle communautaire, de la concession sous licence du droit d'auteur et des droits voisins pour les services licites de musique en ligne. Des améliorations sont nécessaires car de nouveaux services Internet, tels que le "webcasting", le "streaming" ou les téléchargements de musique à la demande, requièrent une licence couvrant leurs activités dans l'ensemble de l'UE.

(La presente raccomandazione sulla gestione dei diritti in materia di opere musicali online presenta delle misure per il miglioramento, su scale comunitaria, della concessione autorizzata del diritto d'auotre e di altri diritti affini per i servizi leciti di musica online. Queste migliorie sono necessarie a causa di nuovi servizi internet, il "webcasting", lo "streaming" e il download di musica dalla rete, servizi che necessitano di licenze che dovrebbero essere uguali per tutto oil territorio dell'Unione)

Mulus socialis

Abbiamo visto che le reti peer-to-peer riescono a mettere in contatto diversi individui e permette loro di scambiarsi file. Al di la dell’aspetto tecnico mi interessava mettere in luce un punto di vista alternativo e forse meno considerato di quelli squisitamente tecnici o giuridici.

A mio giudizio possiamo vedere in software come emule anche dei veri e proprio social network, anche se alternativi rispetto ai vari facebook, hi5,…

Ciò che mi spinge ad avanzare questa ipotesi deriva non tanto dal servizio messaggi presente in eMule (servizio che tra l’altro, in anni di utilizzo di eMule non ho mai imparato ad utilizzare L), quanto dall’arricchimento derivante dallo scambio.

Ciò a cui mi riferisco è il legame che verrebbe a formarsi la persona X, che scarica un file messo a disposizione da Y. In questo caso X e Y, pur non comunicando tra loro direttamente, usufruiscono ugualmente dei vantaggi dato da una sorta di “capitale sociale” che si viene a creare tra di loro. Mi riferisco alla possibilità di condividere, e così accrescere, la propria cultura in merito a determinati ambiti di interesse (un determinato regista, un vecchio gruppo,…), possibilità che supera ciò che un utente potrebbe fare da solo. Questa interpretazione è forse un po’ azzardata ma permette di vedere una relazione tra l’aspetto tecnico (l’immensa ragnatela che si viene a creare tra i nodi) e quello umano e sociale.

Una giungla, due giungle, tre giungle,...

Nel post precedente ho pubblicato una sorta di tabella presa da wikipedia con i principali protocolli e le più importanti versioni dei programmi utilizzati nelle reti peer-to-peer. Questo non tanto per l'importanza del conoscere tutti i vari programmi (si può vedere nei risultati della nostra piccola ricerca che il più utilizzato in aasoluto è eMule), quanto per introdurre le possibilità offerte da queste piattaforme. Infatti oltre al file sharing queste tecnologie permettono tutta una serie di attività incredibile, che va dal semplice utilizzo delle chat alla possibilità di vedere tutte le tv del mondo via streaming. Wikipedia stila un elenco delle possibilità fornite dalle reti peer-to-peer.

Una giungla di programmi e protocolli

Network or Protocol Use Applications
Ares File sharing Ares Galaxy, Warez P2P, Filecroc
BitTorrent

File sharing/Software distribution/Media distribution


ABC, LimeWire, MLDonkey,
Tribler, µTorrent,Thunder


Buzm


Shared HTML wiki


a peer-to-peer wiki platform

CSpace


File sharing, text chat, remote desktop

a peer-to-peer based communications system

Direct Connect

File sharing

DC++,

Domain Name System

Internet information retrieval


eDonkey

File sharing

aMule, eMule,

FastTrack

File sharing

giFT,Kazaa


Freenet


Distributed data store


Entropy

GNUnet

File sharing, chat

GNUnet,


Gnutella


File sharing


gtk-gnutella, LimeWire,
Gnutella2 File sharing

Adagio, Caribou,

Kad Network File sharing aMule, eMule,


JXTA


Peer applications


WiredReach Platform,

Krawler

Social network

Krawler[x]

MANOLITO/MP2P

File sharing

Blubster, Piolet

MFPnet

File sharing

amiciPhone

Napster

File sharing

Napigator, Napster


NeoEdge


File sharing, peer applications


MostFun Game Player,


OpenNap


File sharing


WinMX, Napster


P2PTV


Video stream or file sharing


TVUPlayer, CoolStreaming, TVants,


PDTP


Streaming media or file sharing


DistribuStream

Peercasting

Multicasting streams

PeerCast, FreeCast, PeerStream,

Pichat

Chat, Collaboration

a peer-to-peer chat platform

Usenet

Distributed discussion

expressLoad.

WPNP

File sharing

WinMX

The power of disruptive technologies

Andy Oram, nel suo Peer-to-Peer, Harnessing the powrer of disruptive technologies, studia le ricadute sociali dell'introduzione di internet prima e delle reti peer-to-peer poi all'interno delle società occidentali.Una delle classificazioni che Oram ci propone è di natura temporale e suddivide "l'era" di internet in quattro fasi. In realtà il libro pessa sicuramente di anacronismo, essendo del 2001, ma può permetterci un'interessante panoramica storica.
  • La prima fase che Oram individua è il periodo che va dal 1969 al 1995. In questo periodo internet era stato da poco introdotto ed era stato concepito come un sistema peer-to-peer.Arpanet infatti connetteva i vari computer non attraverso un sistema master/slave o client/server, ma attraverso una serie di nodi formati dalla connessione di computer allo stesso livello. Questo periodo, soprattutto fino alla fien degli anni '80, è stato forse il più libero ed aperto della storia di internet, in quanto non esistevano limitazioni di sorta allo scambio di file, i firewall non esistevano ancora, e, più in generale, la rete era vista come un campo di scambi collettivi nel quale il singolo utente non aveva interesse alcuno nel nascondere il proprio materiale. E' in questo periodo che vide la luce uno degli antenati delle moderne applicazioni peer-to-peer, USENET. Usenet era un sistema grazie al quale gli studenti delle università di Duke e Nord Carolina potevano scambiarsi dei messaggi telematici. In seguito il sistema si è diffuso andando a collegare non più due ma migliaia di computer diversi e permettendo lo scambio, e la ricerca, delle diverse tipologie di file messi a disposizione dagli utenti.
  • La seconda fare è per Oram quella che va dal 1995 al 1999. Il punto di cesura si ebbe alla fine del 1994 quando internet dall'utupia di alcuni piccoli gruppi di fanatici divenne un enorme strumento di comunicazione di massa. Ovviamente cambiarono radicalmete anche le attività che si svolgevano all'interno della rete. Non più studi approfonditi di scienziati che volevano analizzare le poenzialità tecniche di questo nuovo strumento, ma milioni di persone che vogliono leggere le email, consultare pagine web, fare shopping. L'impatto di questi milioni di nuovi utenti riuscì a modificare in poco tempo la struttura della rete facendola diventare molto simile a come possiamo trovarla oggigiorno. Fu in questa fase che si passò da una gestione della rete secondo un modello peer-to-peer, adatto in principio ad un numero limitato di utenti molto esperti, ad un sistema client/server, molto più facile per utenti inesperti. Con questa modalità l'utente inizia una connessione con un server di cui conosce l'inirizzo, scarica alcuni dati e si disconnette. Paradossalmente fu in questo periodo di espansione enore che, secondo Oram, si ebbe una forte diminuzione della cooperazione prima presente all'interno della rete. A livello di curiosità, fu in questo periodo, e più precisamente il 12 aprile 1994, che naquero gli Spam, ovvero le mail non desiderate di messaggi pubblicitari oggi tanto diffuse. Questo fatto segnò, secondo l'autore, la fine dell'open network, necessitando il sistema ora di firewall ed IP dinamici per difendersi da spam, virus e altri sistemi progettati per attaccare i computer.
  • La terza fase individuata da Oram è relativa ad un solo anno, il 2000.In questa fase sono emersi delle applicazioni peer-to-peer di nuova generazione che hanno permesso nuove azioni a questi sistemi. Una distinzione interessante da fare è, secondo l'autore, quella tra "Authoring" e "Publishing" la stessa informazione. E' in questo periodo infatti che grazie a Napster non era più l'autore di un'opera che la pubblicava. Era questo un utlizzo della rete decisamente innovativo e particolarmente importante, visti gli sviluppi succesivi di tali applicazioni. In questo periodo si ha anche (come già accennato parlando del passaggio da peer-to-peer a client/server) una forte centralizzazione della rete, ma anche dei programmi di condivisione file. Infatti sia Napster che le evoluzioni di Usenet potevano essere deascritti come completamente decentralizzati a livello di scambio di file, ma le directory dei file attraverso le quali il programma rispondeva alle interrogazioni degli utenti che cercavano un determinato file andarono via via centralizzandosi.
  • L'ultima fase individuata da Oram è relativa al post 2001, fase in cui l'autore auspica un ritorno al primo internet, basato interamente sulla simmetria tra utenti e su reti peer-to-peer anzichè sistemi server/client. (possiamo qui vedere un'evidente analogia con il pensiero di Marx il quale rimpiangeva il vecchio artigianato fatto di pari che era stato soppiantato dal capitalismo liberista della rivoluzione industriale, capitalismo che aveva dato vita ad una centralizzazione enorme di potere e capitali)
Potremmo domandarci se la previsione (o l'augurio?) di Oram si sia realizzata. A mio parere decisamente no. Nonostante un rifiorire dell'interesse verso i sistemi collaborativi e dei software open source il poterre dei grandi gruppi come microsoft, google è decisamente aumentato e risce a mantenere un'asimmetria importante da chi offre il servizio e l'utente.

sabato 5 aprile 2008

Chi ha vinto? Dai, dimmi chi ha vinto!

Ecco pubblicati i risultati della piccola ricerca che abbiamo eseguito.
Li abbiamo pubblicati su www.issuu.com (ringraziamo dunque il gruppo degli informatiny per averci fatto scoprire questa piattaforma)

giovedì 3 aprile 2008

Legge Urbani 128/2004

La tutela della proprietà intellettuale in Italia è regolata da una legge del 1941, integrata recentemente dalla contestata legge Urbani del 2004 e da altre modifiche (2005 e 2006).
I punti salienti della legge riguardano tra l'altro la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con quella " per trarne profitto". Col primo termine si intende un reale guadagno economico derivante dallo sfruttamento commerciale del materiale scaricato dalla rete. Col secondo invece ci si rifà ad una categoria interpretativa molto più ampia che fa ricadere eventuali sanzioni anche su chi scarica materiale protetto dai diritti d'autore per uso personale, ricavandone così un "risparmio".
Questa problematica inetrpretativa, assieme a molti altri aspetti della legge, ha generato forte dibattito. Nel gennaio 2005 sono stati introdotte alcune modifiche alla legge, che hanno cercato di mitigare alcuni degli effetti della legge, in particolare la distinzione tra uso privato e commerciale.

Di seguito riportiamo un riepilogo della situazione attuale (fonte):

- il semplice downloader rischia esclusivamente sanzioni amministrative, in particolare quelle previste dall'art. 174-ter l.d.a.;
- chi condivide, anche senza una contropartita economica - il fatto viene punito anche a mero titolo di profitto - passa, invece, al penale, in considerazione dell'apposita previsione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis;
- nella pratica, però, anche per motivi tecnici di funzionamento di alcuni client (la messa in condivisione automatica o di "default" di quanto scaricato), è improbabile che un downloader non sia anche uploader.

Al fine di "raddrizzare" il decreto Urbani sono in discussione molte proposte di legge.

Potrà essere punito con una multa (che è una sanzione penale, malgrado le dichiarazioni di taluni politici) da 51 a 2065 euro "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di esse". È chiaro che la messa in condivisione mediante un client P2P cade perfettamente in questa ipotesi.

In più "chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis) (che è quella appena riportata, ndr) è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".

Sulla scorta di questo testo è emerso un dibattito che ha portato qualcuno a sostenere che si tratta di una "depenalizzazione di fatto". Affermazione, va detto subito, del tutto falsa.
Cosa significa, anzitutto, depenalizzazione? Semplicemente, passaggio da sanzioni penali a sanzioni amministrative.

È vero che, per l'upload, si abbandoneranno sanzioni di una certa gravità (peraltro di dubbia equità) perché, attualmente, chi condivide anche per mero profitto rischia la reclusione da uno a quattro anni nonché una multa che può arrivare anche a oltre 15.000 euro, ma è altrettanto vero che il penale rimane (e attenzione che si tratta di un cd. "delitto", non di una contravvenzione che appartiene ad una categoria di illeciti dalle conseguenze più lievi). Dunque di vera depenalizzazione non si può parlare. Un'eventuale condanna rimarrebbe sul certificato penale.

Si tratta, in buona sostanza, di un'oblazione, vale a dire di un mezzo, già previsto per altri reati, per estinguere il reato a fronte del pagamento di una determinata somma di danaro.

Vale, però, la pena di fare due conti. La norma in approvazione fissa detta somma nella metà del massimo. In concreto, quindi, il "conto" potrebbe ammontare a 1.032,5 euro, spese escluse (ma, salvo eccezioni, si tratta di poche decine di euro). Il fatto è che, nella pratica, è ben difficile che si condivida una sola opera. È, al contrario, probabile che ci si trovi di fronte ad una certa quantità di materiale. È logico per tutti che, in questo caso, la pena dovrebbe essere più elevata: nessuno potrebbe pensare che il ladro di cento mele dovesse essere punito come colui che ne ha sottratta una.

Il nostro codice penale, per temperare un calcolo che condurrebbe a cifre iperboliche (es.: 1032,5 euro x 100) prevede un sistema che, al massimo, comporta la triplicazione della pena, anche per mille mele.

Per tornare a parlare molto pratico nell'ipotesi di convidisione di, ad esempio, 50 mp3 tutelati, fisserei la somma in 3.097,5 euro; e non perché sia particolarmente sadico, ma perché si tratta della somma imposta per legge.

E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro. Una cifra, dunque, che non tutti potrebbero essere disposti a (o in grado di) pagare anche se a fronte della garanzia delle fedina penale pulita. Ecco perché non si può parlare neppure di "depenalizzazione di fatto", malgrado le rassicurazioni degli "ingegneri".

In più - e questa sembra essere una cosa sfuggita a molti, guarda caso a chi le leggi le fa, ma non le applica per mestiere e neppure ha una solida formazione giuridica - il termine ultimo per accedere a questa scappatoia è duplice: prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna.


E oggi?
Cercando di districarci tra i molteplici testi che si riferiscono alle leggi sulla protezione del diritto d'autore ci siamo imbattuti nell'ultima modica alla sopracitata legge 633 del 1941, datata Gennaio 2008. Tale documento era presente all'interno del sito della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Si rimanda al testo della legge (legge 2/2008) per gli approfondimenti e le variazioni rispetto alla legge originale. Qui volevamo segnalare una particolarità che ha aperto un dibvattito tra politici e tecnici in merito al download di file mp3. Il comma 1-bis dell'articolo 70 afferma quanto segue:

Art. 70 - L. 633/1941. 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Tale comma ha scatenato alcune polemiche ed è stato visto da taluni come una depenalizzazione di fatto del download di alcune tipologie di fatto. Ciò perchè la maggior parte del materiale che si può scaricare dalle reti peer2peer è compresso e tale compressione tecnicamente può essere definita come una degradazione del file. Per quanto riguarda la musica, ad esempio, il formato può diffuso in rete è l'mp3. Questa estensione indica però una compressione del file,compressione che, eliminando una parte significativa della armoniche meno importanti ai fini dell'ascolto, è indice di un file "degradato" e perciò legalmente scaricabile, se si rispettano le altre condizioni previste dalla legge.

giovedì 27 marzo 2008

Una gigantesca biblioteca di brani musicali

Non possiamo definire Napster un sistema di pure P2P, in quanto sistema centralizzato, ma sicuramente l’invenzione di Shawn Flanning, studente diciannovenne dell’università di Boston, ha segnato una svolta nel mondo della musica digitale.
Prima di Napster il sito più cliccato era www.mp3.com, un sito dal quale si poteva scaricare una grande quantità di musica, ma solamente quella che i curatori avevano caricato.
Nel 1999, a seguito delle lamentele del suo compagno di stanza, che accusava il sito mp3 di non offrire una vasta scelta di musica, Flanning inventa il software Napster.
L’idea che sta alla base del software è quella della cooperativa: una cooperativa virtuale che mette in comune i brani musicali posseduti dai suoi soci, utilizzando un “cervello” centralizzato per la ricerca e la distribuzione del brano richiesto. Il brano verrà cercato tra tutti i soci, verrà individuato su un PC di uno di essi e a questo punto verrà scaricato sul PC del richiedente.

mercoledì 26 marzo 2008

Pubblicità progresso-regresso?

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Questionario

da "I nodi etici della rete", Paola Panarese, Guerini Studio, Milano, 2007

Presentiamo di seguito un questionario intitolato "Musica e internet, il caso del file sharing".
Somministreremo questo questionario nei prossimi giorni ad un campione di giovani ed i risultati verranno pubblicati sul blog ed esposti durante la presentazione. Il campione costruito non sarà rappresentativo (per la limitata disponibilità di tempo a nostra disposizione). Potrà comunque risultare utile per avere uno sguardo d'insieme sul fenomeno e permettere eventuali ricerche metodologicamente più significative.

1. Quanto spesso usa internet? (max una risposta)
  • tutti i giorni
  • qualche volta a settimana
  • qualche volta al mese
  • qualche volta l'anno
  • mai
2. Ha mai scaricato file da internet?
  • si
  • no
3. Con quale frequenza scarica file da internet? (max una risposta)
  • tutti i giorni
  • qualche volta a settimana
  • qualche volta al mese
  • qualche volta l'anno
  • mai
4. Che tipo di file scarica principalmente da internet?(max una risposta)
  • musica
  • software
  • film
  • telefilm
  • programmi televisivi
  • documenti di testo
  • e-book
  • immagini
  • videoclip
  • altro, specificare......
5. Quale programma usa per scaricare file? (max una risposta)
  • DC o DC++
  • e-mule
  • gnutella
  • grokster
  • lime wire
  • kazaa
  • morpheus
  • winMx
  • altro, specificare....
6. Qual è il suo grado di accordo a proposito della seguente affemazione: " Internet offre evidenti vantaggi nella promozione di nuove realtà creative"?
  • completamente d'accordo
  • abbastanza d'accordo
  • poco d'accordo
  • per niente d'accordo
7. Qual è il suo grado d'accordo a proposito della seguente affermazione: " Scaricare file da internet danneggia gravemente chi lavora con la propria creatività, come musicisti, registi, attori, scrittori"?
  • completamente d'accordo
  • abbastanza d'accordo
  • poco d'accordo
  • per niente d'accordo
8. Qual è il suo grado di accordo a proposito della seguente affermazione: " Il reato di violazione di copyright non è un crimine violento"?
  • completamente d'accordo
  • abbastanza d'accordo
  • poco d'accordo
  • per niente d'accordo
9. Qual è il suo grado di accordo a proposito della seguente affermazione: " Scaricare da internet è come rubare"
  • completamente d'accordo
  • abbastanza d'accordo
  • poco d'accordo
  • per niente d'accordo
10. Hai mai sentito parlare della legge Urbani (n. 128 del 21 maggio 2004) contro la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo?
  • si
  • no
11. Rispetto alle sue conoscenza in materia, qual è l'unica pratica legata all'uso della rete definita illegale dalla normativa attualmente in vigore? ( max una risposta)
  • condividere file su internet
  • scaricare file per fini di lucro
  • scaricare file per trarne profitto
12. Ha mai scaricato musica da internet?
  • si
  • no
13. Perchè scarica musica da internet?
  • perchè su internet si trovano cose che i negozi non hanno
  • perchè è gratis
  • per capire se vale la pena acquistare un cd
  • altro, specificare....
14. Continuerà a scaricare musica nel corso del prossimo anno?
  • si
  • no, perchè
15. Ha mai scaricato musica a pagamento da internet?
  • si
  • no
16. Pensa che sarebbe disposto a scaricare musica a pagamento in futuro?
  • si
  • no, perchè
17. Secondo lei chi potrebbe essere danneggiato maggiormente dallo scambio di file musicali su internet? ( max una risposta)
  • gli autori
  • i musicisti
  • i manager
  • i produttori
  • i distributori
  • altro, specificare...
18. E' opinione comune che alcuni strumenti possano limitare gli eventuali danni prodotti dal file sharing sul mercato discografico. Quale tra questi ritiene possa essere il più efficace? ( max una risposta)
  • l'imposizione di sanzioni pecuniarie e/o penali per gli utenti che scaricano file
  • l'imposizione di sanzioni pecuniarie e/o penali per i produttori di software di file sharing
  • l'imposizione di sanzioni pecuniarie e/o penali per i produttori di software per duplicare dvd
  • l'implementazione dei siti da cui scaricare musica a pagamento
  • la maggiore diffusione di sistemi di protezione dei contenuti ( i DRM)
  • la riduzione dei costi dei cd nei negozi
  • altro, specificare....
19. Possiede cd musicali masterizzati?
  • si
  • no
20. Come si procura principalmente un cd masterizzato? ( max una risposta)
  • lo duplicano amici e/o parenti
  • amici e/o parenti glielo prestano e lei lo duplica
  • lo acquista da venditori ambulanti
  • lo acquista nei negozi di dischi
  • lo acquista da amici o parenti
  • lo acquista su internet
  • lo noleggia in negozi e poi lo duplica
  • scarica file da internet e lo masterizza
  • altro, specificare...
21. Anno di nascita...

22. Sesso
  • M
  • F
23. Professione...

24. Titolo di studio
  • licenza elementare
  • licenza media inferiore
  • licenza media superiore
  • laurea
  • titolo post lauream
  • altro, specificare
25. Città di provenienza...

sabato 15 marzo 2008

I 20 errori più stupidi delle case discografiche e....alla faccia del download salato!!

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/08_marzo_14/errori_discografici_2879cf22-f1e7-11dc-869a-0003ba99c667.shtml



http://vitadigitale.corriere.it/2007/10/download_salato.html

giovedì 13 marzo 2008

Ben ti sta, spione!

"Vietato spiare chi scarica musica"
Altolà del Garante della privacy


http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/p2p3/illecito-spiare/illecito-spiare.html

da Repubblicaonline del 13 Marzo




Come rincorrere il mulo...

Al giorno d'oggi programmi come eMule e uTorrent permettono di trovare qualsiasi prodotto online. Si va dalla musica ai film, dai libri in formato pdf agli immancabili contenuti pornografici.
Di questo le Major discografiche e cinematografiche se ne sono accorte. Ma sono pochi coloro che hanno cercato di fronteggiare la crisi delle vendite con strategie diverse dall'inasprimento delle sanzioni e dall'aumento dei prezzi. Ricordiamo ad esempio la guerra (vinta) dai Metallica nel 2002 che portò alla chiusura di Napster.
Due artisti che invece hanno cercato di sovvertire le regole, cercando di pubblicizzare e guadagnare con le loro opere rinunciando a gran parte dei compensi derivanti dai diritti d'autore.
Coelho, ad esempio, ha affermato che « (...) quando cominci a scrivere, la tua massima aspirazione è di essere letto. Non puoi cambiare poi all'improvviso idea e diventare un taccagno» . Detto ciò l'ha messa in pratica, non solo non perseguendo legalmente coloro che traducono e diffondono via internet copie dei suoi libri, ma addirittura incentivadoli a farlo.
Un secondo esempio è quello dei Radiohead, che per lanciare il loro ultimo disco hanno scelto il modello pay what you want. Thom Yorke e soci hanno pensato che permettere di scaricare l'album in modo legale ad un prezzo minimo «Stimola l'onestà dei fans», inducenduli così a pagare una somma libera per avere i pezzi piuttosto che scaricarli da eMule.
E' vero che la band di Ok Computer e lo scrittore de l'Alchimista sono delle star planetarie che possono permettersi di fare a meno delle major per la promozione e la distribuzione delle loro opere, comunque qualcuno doveva pur iniziare a sperimentare strade alternative se si vuole limitare il download illegale garantendo comunque un buon livello di vendite. O no?


martedì 11 marzo 2008

Apocalittici o Integrati?

Con l’avvento di Internet e con l’affermarsi della società dell’informazione si pongono in essere due importanti aspetti dei beni: la proprietà intellettuale e il diritto d’autore.
Cos’è il diritto d’autore? È una sorta di monopolio riconosciuto dall’ordinamento giuridico su un bene immateriale, costituito dall’opera dell’ingegno di qualsiasi tipo, al suo creatore. La qualità di autore si acquista con la creazione dell’opera. Il rapporto di quest’ultimo con l’opera è chiamato proprietà intellettuale.
Dove sta il problema? In passato la protezione del dritto d’autore è stata resa possibile da due presupposti: la materializzazione del prodotto su supporti fisici (il più delle volte cartacei) e la tutela dell’opera all’interno di una specifica organizzazione territoriale, ove essa esiste nella sua materialità. Il continuo sviluppo delle nuove tecnologie concorre alla dematerializzazione dei beni, rendendo i due presupposti sopraccitati sempre più evanescenti e mettendo sempre più in forse il potere di monopolio che l’autore esercita sulle sue creazioni. Tutto questo mette in difficoltà il ruolo del diritto.
A questo proposito vi sono due atteggiamenti diffusi. Può l’odierno diritto d’autore sopravvivere alle nuove tecnologie? Oppure: possono la nuova era dell’informazione e il diritto d’autore convivere felicemente?
Per il primo filone sarà necessario ripensare al diritto d’autore dalle sue fondamenta, in quanto è impossibile mantenere in vigore un sistema di diritto ormai obsoleto. Per i secondi , invece, è sufficiente adeguare l’istituto della proprietà intellettuale alla nuova realtà, in modo da garantire la protezione del titolare del diritto. Parafrasando Eco possiamo parlare di Apocalittici e di Integrati.
E allora che fare? Attualmente non esiste una politica omogenea nel campo dei diritti d’autore. Il problema risiede nel fatto che oggigiorno manca una riflessione d’insieme che tenga conto delle trasformazioni globali che sono avvenute sia nelle tecnologie, sia nel modo di pensare delle stesse persone. Dal mio punto di vista tornare indietro non si può…sarò forse un’apocalittica?

Alcune (brevi) definizioni


Iniziamo il nostro lavoro con alcune definizioni utili a capire i concetti fondamentali con i quali vorremmo lavorare all'interno del blog. Il primo è quello di Peer to Peer:

Peer to peer: (dalla rete)abbr. P2P, ingl. da pari a pari. Architettura di rete decentrata che si sviluppa tra i vari host (detti Peer) che si collegano tra loro. I network P2P vengono solitamente utilizzati per la comunicazione tra utenti (Instant Messaging, cfr. Chat) e la condivisione di risorse (ingl., file sharing). Esistono diversi tipi di architettura P2P:

* Pure P2P Network: un sistema totalmente decentralizzato (cfr. Rete paritetica), non c'è un server centrale ma solo nodi. Quando un utente entra in rete si collega ad uno qualsiasi dei nodi (chiamati Entry-Point) offrendo servizi in broadcasting.

* P2P Network with a simple discovery server: quando un utente entra nel network si collega al server principale, che offre servizi di directory (lista degli utenti).

* P2P with a Discovery, Lookup, and Content Server: quando un utente entra nel network si collega al server principale, che offre servizi di directory avanzate (lista degli utenti e delle risorse, lookup).


Se il P2P rappresenta la struttura di base sulla quale si basano gli scambi di file in rete, lo scambio vero e proprio è il file sharing:

Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura client-server oppure peer-to-peer.
Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, OpenNap, Bittorrent, eDonkey, Kademlia. Non vanno confuse con reti che costituiscono un filesystem distribuito, come Freenet. Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash crittografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI Universal Resource Identifier.
Programmi di File-sharing, sono utilizzati direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione ha dato origine al modello peer-to-peer.


In questo blog vorremmo occuparci, oltre che dell'aspetto tecnico (fondamentale per comprendere il problema ma che, a mio parere, può essere messo in secondo piano da altre problematiche relative allo scambio di file), anche di aspetti etici, politici e giuridici che coinvolgono lo scambio e la condivisione di file in rete.

giovedì 6 marzo 2008

P2P...


... Grazie dell'attenzione!